| |
Appunti del Presidente
07/05/2008
Ancora sulle competenze professionali conferite da…
Mi piace ricordare che il decreto legge è un atto (con forza di legge) che può essere adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza ritenuti, dalla Corte Costituzionale, come requisito unico e non divisibile.
Questo strumento normativo, al verificarsi dei quanto sopra, toglie al Parlamento, seppur temporaneamente, la funzione legislativa.
Ma entro i 60 giorni dalla sua promulgazione, pena la decadenza retroattiva (ex tunc), deve convertirlo in legge.
E quindi, ad ogni conversione, dopo il passaggio in uno dei rami del Parlamento, c’è fibrillazione perché, in seconda battuta, in caso di intoppo alla votazione o modifica di anche un articolo, lo stesso deve tornare al ramo del Parlamento che l'ha approvato per la rivisitazione.
E questa trafila potrebbe debordare dai 60 giorni canonici.
Quando il decreto ha la maggioranza dei consensi del ramo del Parlamento si passa ai voti e lo si approva … o decade.
Quanto sopra in premessa perché ultimamente il Senato della Repubblica si è trovato a dover convertire il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
E c’è stata la classica confusione dell’ultimo tuffo e, tra tanti, sono passati due emendamenti all’articolo 26 del decreto c.d. “milleproroghe”: “dopo il comma 2 è stato inserito il seguente:
«2-bis. All’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall’articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: “colturali” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario”»;
7-ter.
Il comma 96 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni».
Il Parlamento ha così attribuito competenze professionali agli agrotecnici tramite un decreto avente natura e finalità profondamente diverse ed in ogni caso senza i requisiti della straordinarietà, necessità ed urgenza.
Ma i Senatori, accortisi del pasticcio e della incoerenza di quanto approvato (configgente anche con giurisprudenza in materia, hanno però approvato immediatamente dopo, l’Ordine del Giorno n. G/2013/4/1 al DDL n. 2013 – presentato dal Sen. LEGNINI che così recita:
“Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, premesso che:
- l’articolo 26, al comma 7-ter, estende con dubbia legittimità la competenza degli agrotecnici alla redazione degli atti catastali, attualmente non prevista da alcuna norma vigente e che detta materia è stata oggetto di numerose pronunce (Corte Costituzionale n. 441 del 2000, Tar del Lazio, sezione II, n. 2618 del 2003 e n. 59 del 2003, Consiglio di Stato, sezione IV, n. 2204 del 2007, n. 2288 del 2007) dalle quali emerge, in modo certo, che gli agrotecnici posseggono un livello di preparazione e di conoscenza delle materie che non sarebbe adeguato per le ulteriori attività professionali in oggetto;
- la stessa estensione di competenze è prevista dal comma 2-bis; impegna il Governo:
ad attivarsi al fine di ricondurre le competenze professionali degli agrotecnici, di cui ai suddetti commi 2-bis e 7-ter dell’articolo 26, nell’ambito stabilito dalle norme vigenti e dai principi fissati dalle pronunce giurisprudenziali di cui in premessa.”
Approvato l’ordine del giorno esprimo il massimo ossequio al Senato perché credo nella massima che recita “Il solo vero errore è quello dal quale non si impara nulla”.
Rispetto alla probabile illegittimità costituzionale, che mancando i requisiti di straordinarietà, di necessità e di urgenza, non pare peregrina, l’approvazione dell’ordine del giorno, anche alla luce della considerazione che il decreto legge non può essere adottato nelle materie coperte da riserva di legge ordinaria (quale pare siano quelle ordinamentali), ha messo in discussione la legittimità degli emendamenti presentati dall’On.le Vietti.
Mi domando se per quanto detto, e per quanto ancora gli ingegneri dei diritto sapranno dire, non ci siano i presupposti per dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma adottata in evidente carenza dei presupposti.
Riflettendo sull’accaduto e trovando corrispondenza con quanto afferma Goethe quando dice che “Chi è nell'errore compensa con la violenza ciò che gli manca in verità e forza” lascio ai Legali il compito di trovare le vie migliori per garantire la restituzione dell’attribuzione delle competenze professionali, nel rispetto della cultura acquisita dagli studi effettuati ed a garanzia della committenza, alle leggi ordinamentali
Andrea Bottaro
|
|